Gruisti.com
il portale italiano dei gruisti
Corso addetti conduzione GRU A TORRE, AUTOGRU, GRU SU AUTOCARRO, PLE - Cestello piattaforma aerea, sollevatore telescopico, carrello industriale - muletto, MMT, escavatore, pala, terna, Informazione, Formazione, Addestramento corsi per gruisti
Chi siamo
FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

Il C.S.CE svolge ormai da alcuni anni formazione presso le principali scuole edili dell’Emilia Romagna , Calabria , Piemonte e Toscana e di Imprese Edili di livello Nazionale fin dal 2001 al fine di sensibilizzare tutti gli operatori del settore sulle principali norme di sicurezza da adottare.

Sono previsti corsi di formazione ed addestramento pratico sia presso la ns. sede di Toscanella (BO) con l’utilizzo della ns. gru installata nel piazzale , e sia presso il cantiere dell’Impresa Edile richiedente su tutto il territorio nazionale.

Sono stati studiati corsi specifici teorici/pratici sia per gruisti principianti ( corsi estesi da 5 giornate con verifiche successive nel tempo) che corsi d’aggiornamento per gruisti con esperienza ( a partire da una giornata presso il cantiere).

Il Centro Servizi CE dal 2001 si è allargato con la collaborazione di alcuni professioni che volevano offrire alcuni servizi di controllo e collaudo di gru ed apparecchi di sollevamento da cantiere in affiancamento alle strutture pubbliche (AUSL e ISPESL) al fine di migliorare gli standard di sicurezza all'interno dei cantieri.

Negli anni mantenendo e aumentando il servizio di consulenza e controllo degli APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO da cantiere il C.S.CE ha ampliato il suo interesse e la sua competenza anche negli ambiti di:

DECRETO UNICO SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/80)
  • Stesura del piano di sicurezza e coordinamento
  • Comunicazioni di rito agli organi di sorveglianza (Notifica Preliminare)
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza In fase di Progettazione
  • Assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori
  • Verifica dell'idoneità e dell'espletamento dì tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici
  • Definizione e formalizzazione del sistema prevenzionistico in cantiere
  • Sopralluoghi (da definire in corso d'opera) presso il cantiere al fine di verificare la corretta esecuzione delle prescrizioni riportate nel piano di sicurezza
  • Coordinamento tra le imprese operanti nel cantiere
  • Aggiornamenti al piano di sicurezza da realizzare in corso d'opera
  • Stesura del fascicolo tecnico dell'opera
  • Aggiornamento legislativo
  • Consulenza normativa in Genere
  • Assistenza nei rapporti con gli Enti Pubblici di sorveglianza
Corsi
Di seguito troverete i depliant scaricabili dei corsi offerti
Gallery
Di seguito troverete la galleria fotografica dei lavori svolti
Vademecum del gruista
Di seguito troverete gli articoli legislativi e risposte alle domande più frequenti
Accordo Stato Regione 22-02-2012 sull'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008,ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 8112008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.

Dlgs 81/08 - Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
  1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
    1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
    2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
    1. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    2. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
DM 11-04-2011 Allegato II Art. 2 lett. c

Indagine supplementare

L’indagine supplementare riguarda le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato ed è finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

L’indagine supplementare è a carico del datore di lavoro e deve essere affidata a un tecnico in grado di applicare le pertinenti norme tecniche.

La norma UNI ISO 9927-1: 1997, che regolamenta le ispezioni da eseguire sugli apparecchi di sollevamento, individua la figura dell’ ”ingegnere esperto” definendolo soggetto pratico in progettazione, costruzione o manutenzione, con conoscenza delle relative norme, dotato dell’attrezzatura necessaria per effettuare le ispezioni per verificare la condizione di sicurezza dell’attrezzatura e che decide quali misure devono essere adottate per consentirne un ulteriore funzionamento sicuro: si ritiene che l’incarico di eseguire l’indagine supplementare debba essere affidato a un ingegnere esperto così come definito precedentemente ed è opportuno che sia

abilitato a norma di legge all’esercizio della professione ( iscritto all'Albo professionale Ingegneri e nell'elenco collaudatori strutture matalliche )

È necessario che l’indagine supplementare sia eseguita prima della scadenza dei 20 anni dalla messa in esercizio affinché le relative risultanze possano essere esibite nel corso delle verifiche periodiche.

D.Lgs. 106/09 del 03 Agosto 2009

Come noto il 20 Agosto 2009 è operativo il D.Lgs. 106/09 che ha integrato e coretto il D.Lgs 81/08 sulla sicurezza.Abbiamo qui riportato alcuni articoli coordinati relativi al servizio di denuncia e verifiche degli apparecchi di sollevamento.

a- Evidenziamo la modifica dell’Art. 71 al comma 11 sulla prima verifica dell’ISPESL e le successive delle USL per le quali ci si dovrà coordinare da subito con i relativi funzionari pubblici secondo le nuove disposizioni.

I soggetti pubblici o privati indicati non sono ancora stati definiti ( al riguardo da tempo ci stiamo attrezzando con le certificazioni come Ente Privato e/o formazione come professionisti per rientrare nei futuri supponibili soggetti privati autorizzati regionali/nazionali ).

b- Nell’allegato VII sono state inserite nuove attrezzature soggette alle denuncie ISPESL e successive verifiche periodiche da parte dell’USL / ARPA , quindi ditta dovrà verificare l’elenco delle seguenti attrezzature in suo. possesso, per regolarizzarne le pratiche:

  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  • Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Possiamo fornire un servizio di consulenza e gestione delle pratiche, con modico compenso , per ogni zona dell’Italia, chiedendo di inviarci un elenco con:

  • tipologia
  • costruttore
  • modello
  • n. fabbrica
  • Anno costruzione
  • cantiere
  • copia di un documento

Chiaramente ci occupiamo anche delle altre attrezzature elencate nell’allegato VII.

c-Come si nota anche dagli articoli che si occupano della formazione, hanno dato un forte risalto anche all’addestramento.

Ricordiamo che siamo in grado di certificare la formazione e validare l’addestramento sull’uso delle attrezzature di sollevamento delle varie tipologie attraverso una Scuola di Formazione Accreditata come ente paritetico presso la Regione Emilia Romagna , in tutta Italia .

Che patente stradale occorre per poter usare un'autogru' da 50ton.

la circolazione su strada pubblica e' regolata semplicemenete dal Codice della Strada . Quindi visto che si va anche in base alla TARA DEL CAMION , SUPERANDO I 35 Q.LI CI VORRA' LA PATENTE C . POI PER POTER UTILIZZARE L'AUTOGRU IN CANTIERE SI PASSA AL DECRETO UNICO SULLA SICUREZZA 81/08 , PER IL QUALE SERVE ESSERE FORMATI CON UN CORSO SPECIFCO. La ns. Scuola di formazione lo ha gia’ testando con la Scuola Edile e siamo pronti ad effettuarlo anche presso i Vs. cantieri. Nota: Con la patente C è possibile guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la patente D di massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg La patente D permette di condurre autoveicoli per il trasporto di persone (autobus) con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto.

La patente SUVA è il nostro normale patentino per gruisti?

I ns. corsi rilasciati attraverso la Scuola di Formazione Accreditata dalla Regione Emilia Romagna , validi a norma di Legge su tutto il territorio nazionale italiano in base agli accordi in sede di conferenza Servizi Interregionale , SAREBBERO conformi alle patenti SUVA , anche se attualmente l'Ente Svizzero NON RICONOSCE ufficialmente nessun corso Italiano , qualunque sia l'Ente Italiano che lo conduce.

Protezione dei fulmini e messa a terra della gru.

sinteticamente anticipo che parlando delle gru edili : 1- la messa a terra della gru e' in genere gia' prescritta dal costruttore ( vedi manuale uso e manutenzione) ed e' legata alla messa a terra della massa - struttura metallica che puo' entrare in contatto diretto od indiretto con guasti dei motori , linee elettriche vicine , ecc. . La messa a terra del quadro elettrico riguarda incece i contatti e linee dei meccanismi elettrici. Il punto di attacco della messa a terra della struttura della gru e' in genere segnato alla base della medesima con predisposto un bullone-dado cui attaccare il giallo-verde che preferibilmente deve andare a delle paline dedicate, o diversamente alla linea di terra del cantiere calcolata anche per la gru . 2- Per le sacriche atomosferiche deve essere fatto un calcolo specifico sulla probabilita' che i fulmini intercettino la massa metallica della gru, ( altezza gru, fabbricati vicini, zona del territorio, .....) , pero' tutto viene evitato visto che comunque la messa a terra della massa metallica e' comunque attuata secondo le indicazioni del costruttore. Naturalmente se la gru e' su tronchetto siamo gia' "messi a terra" .

INDAGINE SUPPLEMENTARE: PERIZIA STRUTTURALE - CALCOLO CICLI VITA RESIDUI

ORA SONO OBBLIGATORIE LE INDAGINI SUPPLEMENTARI - STRUTTURALI E CICLI DI VITA RESIDUI PER APPARECCHI di SOLLEVAMENTO con OLTRE 20 ANNI DI SERVIZIO / ANNO COSTRUZIONE.

  • Gru a torre
  • Autogru
  • Gru su autocarro
  • Sollevatori telescopici semoventi
  • Carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico
  • Piattaforme Elevabili Aeree PLE - cestelli
  • Gru a portale semoventi
  • Gru - autogru semovente
  • Altre tipologie

EFFETTUIAMO LE PERIZIE E SOPRALLUOGHI IN TUTTA ITALIA

L' “ ISPEZIONE APPROFONDITA ” ( Punto 7 della norma ISO 9927-3:2005) PUO' ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PARTE DELL’INGEGNERE ESPERTO (Punto 5.2.2 della norma UNI SO 9927-1 ) e sua PERIODICITÀ.

I ns. Tecnici sono Ingegneri Collaudatore iscritto all’Albo professionale , con la qualifica ed esperienza richiesta dalla Norma UNI ISO 9927-1 punto 5.2.2. e tecnico II livello UNI EN 473 VT-PT-MT-UT sui Controlli Non Distruttivi - CND - avvalendosi di attrezzatura portatili anche in quota per controlli Visivi ( lenti ingrandimento , videoscopio KS Tools con cavo semirigido e/o flessibile a sonda orientabile con luce led per indagine interna o difficilmente accessibile , binocoli e cannocchiali per controllo visivo a distanza , spessimetri , kit pulizia superfici , microscopio ) , giogo magnetico per magnetoscopia e rilevatore ultrasonoro digitale RDG 2000 Gilardoni SpA per i controlli ad ultrasuoni su spessori , continuità di spessore , ossidazione e cricche su saldature , ecc( abilitati per accesso in quota )

direttamente nei Vs. cantieri / stabilimenti in tutta Italia.

Quando la gru raggiunge i 20 anni di vita, quindi, il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente fare eseguire dall'Ingegnere Esperto la verifica strutturale , si indica già l'appellativo di Ventennale.

In base al DM 11 Aprile 2011 sulle verifiche periodiche 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche , sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c) , effettuate secondo le norme tecniche. Punto 2 lett. c) Indagine supplementare: Attività fi nalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Tali indaginI supplementari , indicate solitamente anche con DECENNALE , VERIFICA STRUTTURALE , PERIZIA CICLI DI VITA RESIDUI , VERIFICA VENTENNALE , PERIZIA VENTENNALE sono già previste da norme correlate come descritto nell'articolo al link: Perche’ obbligo di verifica strutturale e calcolo cicli vita residua di gru a torre.

Perche’ obbligo di verifica strutturale e calcolo cicli vita residua di gru a torre.

Oltre all'attuale previsione di Legge DM 11-04-2011 Art. 3.2.3 e Punto 2 lett. c quale Ventennale - indagine supplementare si parte dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (Recepimento Italiano CEE n. 85/ 374) Prodotto difettoso ART. 1 Responsabilità del produttore. Il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. ART. 14. Decadenza

Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

Venendo a decadere la responsabilità del produttore, le norme prevedono “ ISPEZIONE APPROFONDITA ” ( Punto 7 della norma ISO 9927-3:2005) DA PARTE DELL’INGEGNERE ESPERTO (Punto 5.2.2 della norma UNI SO 9927-1 ) e sua PERIODICITÀ eseguita da ns. Ingegnere Collaudatore iscritto all’Albo professionale.

Le ispezioni approfondite - INDAGINE SUPPLEMENTARE sono raccomandate ad intervalli periodici dalla messa in servizio, come di seguito indicati nel Punto 7.3 Norma ISO 9927-3:2005 : 4 anni , 8 anni, 10 anni 12 anni, 14 anni, ed ogni anno dopo il 14.

E’ pertanto opportuno procedere, superati i 10 anni dalla messa in servizio (secondo quanto prescritto da alcune Norme Tecniche, quali la ISO 12482-1 e la FEM 9.755, o da procedure di controllo adottate in alcune Regioni) alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio ( calcolo cicli di vita residua ) e alla contestuale “ ispezione approfondita ” ( Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005 ) da parte dell’Ingegnere Esperto ( Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1).

Rottura per fatica della gru , cicli di lavoro e di vita residua della gru ( ed in generale di ogni apparecchio di sollevamento (carroponte)

La progettazione degli apparecchi di sollevamento attualmente avviene tramite l´applicazione di norme tecniche (FEM, DIN, UNI-CNR, ecc..) che individuano, in relazione alla Classe di utilizzazione e allo spettro di carico, la Classe dei meccanismi e della carpenteria metallica, ciò affinché l´apparecchio possa garantire un funzionamento in condizioni di affidabilità per un determinato numero di cicli di lavoro. Le strutture metalliche vengono quindi progettate a fatica, al raggiungimento del numero di cicli previsti la struttura non conserva le caratteristiche di sicurezza, in quanto può andare incontro a rottura per fatica, mentre i meccanismi di sollevamento, traslazione, ecc.. sono progettati per poter funzionare un numero di ore proporzionato al ciclo di vita dell´apparecchio di sollevamento. E´ evidente che il numero limite di cicli previsto in sede di progetto può essere raggiunto prima o dopo il periodo di vita ipotizzato in sede di progettazione, in relazione al reale utilizzo.

Nel caso la gru sia sottoposta a periodiche manutenzioni e controlli registrati da parte di Centro di Assistenza Autorizzato dal Costruttore, nella presente procedura si prevedono Ispezioni Approfondite - INDAGINE SUPPLEMENTARE a partire dal 10° anno, e le successive ogni 5 anni, salvo diversa scadenza in caso di rilievo di anomalie.

FORMAZIONE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE, APPROVATO L’ACCORDO STATO-REGIONI EX ART. 73, COMMA 5, D. LGS. N. 81/08

La Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 ha approvato l’Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning. L’accordo definisce i soggetti formatori , la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione . Questo accordo è in attuazione dell’Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 “ Informazione , formazione e addestramento” in merito alle attrezzature di lavoro.

E' entrato in vigore il 12 MARZO 2013 , dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , AVVENUTA il 12 Marzo 2012, n. 60 – S.O. n. 47

I ns. Corsi ora sono effettuati tramite il Centro di Alta Formazione Aiesil - Organizzazione Datoriale e Sindacale di rappresentaza nazionale

oppure Federsicurezza Italia

L’accordo entrerà in vigore entro dopo 12 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed i corsi per i lavoratori che non hanno attestati o che comunque non sono riconosciuti avranno un ulteriore tempo di 24 mesi per effettuarli . Chiaramente rimangono ferme le situazioni lavorative per le quali il Datore di Lavoro necessita comunque di far effettuare la formazione da subito , come già avviene oggi . I ns. corsi comunque verranno fin d’ora adeguati anche nella durata in base al presente Accordo ed avrete la possibilità di adeguarvi fin da subito oppure con un percorso di moduli progressivi .

Elenco delle Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

  1. Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)
  2. Gru a torre
  3. Gru mobile – autogru
  4. Gru per autocarro
  5. Carrelli levatori semoventi con conducente a bordo
    1. A braccio telescopico
    2. Industriali semoventi
    3. Sollevatori-elevatori semoventi telescopici rotativi
  6. Trattori agricoli o forestali
  7. Macchine Movimento Terra (MMT)
    1. Escavatori idraulici
    2. Escavatori a fune
    3. Pale caricatrici frontali
    4. Terne
    5. Autoribaltabile a cingoli
  8. Pompe per calcestruzzo

I soggetti formatori . I ns. corsi , compresi quelli pregressi , sono riconosciuti in quanto effettuati da Ente di Formazione Accreditato presso i sistemi Regionali avendo sia una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico e sia di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per i moduli teorici ( normativo e tecnico) è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning , per la quale presto sarà disponibile anche nel ns. sito web .

Schema sintetico attrezature con ore minimo dei corsi.

L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato , con un corso di aggiornamento di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti nei moduli pratici.

Accordo del 22 Febbraio 2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e di Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, in attuazione dell’Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008.